L’Art. 37 paragrafo 2 consente ad un gruppo imprenditoriale di nominare un unico DPO / RDP a condizione che quest’ultimo sia “facilmente raggiungibile da ciascun stabilimento”.
Il concetto di raggiungibilità si riferisce ai compiti del DPO/RPD in quanto punto di contatto per gli interessati, l’Autorità di controllo ed i soggetti interni all’organismo / ente.