Il concetto di monitoraggio regolare e sistematico degli interessati non trova definizione all’interno del GDPR; tuttavia, esso comprende senza dubbio tutte le forme di tracciamento e profilazione su Internet anche per finalità di pubblicità comportamentale. Non si tratta, però, di un concetto riferito esclusivamente all’ambiente online.
Alcune esemplificazioni di attività che possono configurare un monitoraggio regolare e sistematico di interessati:
- curare il funzionamento di una rete di telecomunicazioni
- la prestazione di servizi di telecomunicazioni
- il reindirizzamento di messaggi di posta elettronica
- attività di marketing basate sull’analisi dei dati raccolti
- profilazione e scoring per finalità di valutazione del rischio (per esempio, a fini di valutazione del rischio creditizio, definizione dei premi assicurativi, prevenzione delle frodi, accertamento di forme di riciclaggio)
- tracciamento dell’ubicazione, per esempio da parte di app su dispositivi mobili
- programmi di fidelizzazione
- pubblicità comportamentale
- monitoraggio di dati relativi allo stato di benessere psicofisico, alla forma fisica e alla salute attraverso dispositivi indossabili
- utilizzo di telecamere a circuito chiuso
- dispositivi connessi quali contatori intelligenti, automobili intelligenti, dispositivi per la domotica, ecc.
L’aggettivo “regolare” ha almeno uno dei seguenti significati a giudizio del Gruppo di lavoro:
– che avviene in modo continuo ovvero a intervalli definiti per un arco di tempo
definito;
– ricorrente o ripetuto a intervalli costanti;
– che avviene in modo costante o a intervalli periodici.
L’aggettivo “sistematico” ha almeno uno dei seguenti significati a giudizio del Gruppo di
lavoro:
– che avviene per sistema;
– predeterminato, organizzato o metodico;
– che ha luogo nell’ambito di un progetto complessivo di raccolta di dati;
– svolto nell’ambito di una strategia.
Fonte: articolo 37, paragrafo 1, lettera b), GDPR.